Art. 2.
(Procedura di nomina)

      1. Le nomine o le designazioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri, di Ministri e di Comitati interministeriali, relative alle presidenze di enti, anche economici, o di componenti degli organi di gestione, dei consigli di amministrazione, dei consigli generali, delle giunte esecutive e delle commissioni amministratrici dei citati enti, sono effettuate mediante concorso per titoli, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che si tratti di nomine dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego o quando esse siano vincolate per legge.
      2. Le nomine o le designazioni dei presidenti, dei vicepresidenti e dei componenti degli enti e degli istituti pubblici, anche economici, di competenza del presidente della regione, della giunta regionale, del presidente della provincia, della giunta provinciale, del sindaco, della giunta comunale o dei singoli assessori

 

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regionali, provinciali e comunali, sono effettuate mediante concorsi per titoli da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
      3. Ai fini dei concorsi per titoli di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei candidati è effettuata tenendo conto delle esperienze e degli incarichi da essi ricoperti nel settore dell'attività dell'ente o dell'istituto cui dovrebbero essere preposti. Sono elementi positivi di valutazione l'iscrizione ad albi professionali, i curricula scolastici e professionali, l'appartenenza alla dirigenza nelle amministrazioni pubbliche o il possesso di particolari titoli di professionalità anche imprenditoriali attinenti all'attività da svolgere.
      4. Il superamento del concorso previsto dal presente articolo dà diritto all'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2. Il manager pubblico inserito nell'elenco può essere, a discrezione delle amministrazioni interessate, selezionato su chiamata nominativa.
      5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione della medesima legge.